Termine di presentazione della fattura elettronica
La data entro cui deve essere presentata una fattura elettronica sammarinese varia in base alla tipologia di operazione effettuata.
Le tempistiche sono differenti a seconda che la fattura riguardi la cessione di beni oppure la prestazione di servizi.
Il mancato rispetto dei termini previsti può comportare il rifiuto della fattura oppure l’applicazione di una sanzione.
Fatture relative a beni
Per le fatture relative alla cessione di beni, il termine di presentazione viene calcolato facendo riferimento alla data del Documento di Trasporto (DDT).
La scadenza viene determinata considerando la fine del terzo mese successivo alla data del DDT. La fattura deve essere presentata entro il primo giorno non festivo successivo a tale termine.
In pratica, per semplificare:
DDT emesso nel mese di marzo → termine massimo di presentazione entro la fine del mese di giugno.
Una fattura relativa alla cessione di beni presentata oltre il termine previsto non potrà essere vidimata e verrà quindi rifiutata dal sistema.
Nel caso in cui la fattura venga presentata durante il terzo mese successivo al periodo previsto, è inoltre prevista l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 18 del Decreto n. 163/2004 e successive modifiche e integrazioni.
Fatture relative a servizi
Per le fatture relative a prestazioni di servizi, il termine di presentazione viene invece calcolato sulla base della data della fattura.
La scadenza viene determinata considerando la fine del secondo mese successivo alla data del documento. Anche in questo caso il termine effettivo corrisponde al primo giorno non festivo successivo.
In pratica:
Fattura emessa nel mese di marzo → termine massimo di presentazione entro la fine del mese di maggio.
Una fattura relativa a servizi trasmessa oltre il termine previsto viene comunque gestita dal sistema, ma comporta l’applicazione della sanzione per ritardata presentazione a carico dell’Operatore Economico Sammarinese (OESM) che ha emesso il documento.