Fattura elettronica tra operatori sammarinesi: obblighi, sanzioni e differenze

Con il Decreto Delegato 4 settembre 2026 n. 133, San Marino introduce la fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate tra operatori economici sammarinesi.

La novità riguarda quindi le operazioni interne alla Repubblica, che fino ad oggi potevano essere gestite anche attraverso la fattura cartacea. Il nuovo sistema prevede invece il passaggio progressivo alla fatturazione elettronica, con trasmissione attraverso l’HUB-SM dell’UO Ufficio Tributario.

Il passaggio sarà graduale: la fattura elettronica sarà facoltativa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026, mentre diventerà obbligatoria dal 1° gennaio 2027 per i soggetti che rientrano nell’obbligo.

Ma chi deve emettere la fattura elettronica? Quali sono le sanzioni previste? E soprattutto, cosa cambia rispetto alla fattura elettronica che gli operatori sammarinesi già utilizzano nei rapporti con l’Italia?

Vediamolo nel dettaglio.

Chi è obbligato alla fattura elettronica tra operatori sammarinesi

Il Decreto Delegato n. 133/2026 disciplina la fatturazione relativa allo scambio di beni e servizi tra operatori economici sammarinesi.

L’obbligo riguarda gli operatori economici, le imprese agricole, lo Stato e gli enti pubblici e privati in possesso di un codice operatore economico, quando effettuano operazioni nei confronti di soggetti anch’essi stabiliti, identificati o assimilati a San Marino e dotati di codice operatore economico.

È prevista però un’importante esclusione per i soggetti che nell’anno solare precedente hanno dichiarato ricavi inferiori a 100.000 euro.

Questi soggetti non sono obbligati alla fatturazione elettronica, ma possono comunque scegliere di adottarla presentando un’apposita opzione.

È importante considerare che il superamento della soglia o l’esercizio dell’opzione comporta l’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica anche negli anni successivi.

Quando diventa obbligatoria la fattura elettronica?

L’introduzione della fattura elettronica per le operazioni interne avviene in due fasi.

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026 la fattura elettronica può essere utilizzata in via facoltativa, in alternativa alla fattura cartacea.

Dal 1° gennaio 2027 la fattura elettronica diventa obbligatoria per i soggetti che non rientrano nell’esclusione prevista per chi ha dichiarato ricavi inferiori a 100.000 euro.

Per lo Stato, la Pubblica Amministrazione e gli enti pubblici, l’applicazione delle nuove disposizioni è invece subordinata all’adozione delle specifiche disposizioni attuative previste dal decreto.

Il calendario è quindi particolarmente importante per le imprese sammarinesi che oggi gestiscono ancora le fatture interne in formato cartaceo.

Come deve essere trasmessa la fattura elettronica

Le fatture elettroniche devono essere predisposte e trasmesse telematicamente attraverso l’HUB-SM dell’UO Ufficio Tributario.

Il termine previsto è entro il secondo mese successivo all’evento che determina l’operazione.

In particolare, il termine è collegato:

  • alla consegna o spedizione dei beni;
  • all’ultimazione della prestazione di servizi;
  • al pagamento, nel caso di acconti o anticipi.

Il sistema di trasmissione è quindi centralizzato e consente all’Ufficio Tributario di ricevere e gestire le fatture elettroniche relative agli scambi interni.

Il Decreto Delegato prevede inoltre che la fattura elettronica eventualmente scartata dall’HUB-SM a seguito dei controlli sia considerata non emessa. Questo significa che lo scarto non deve essere considerato come una semplice comunicazione tecnica, ma richiede la correzione e la nuova trasmissione del documento.

Le regole tecniche e procedurali sono state successivamente definite dal Regolamento 10 settembre 2026 n. 28, che disciplina la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche da parte degli operatori economici sammarinesi.

Quali sono le sanzioni per la fattura elettronica sammarinese?

Il Decreto Delegato n. 133/2026 prevede una sanzione amministrativa di 100 euro per l’omissione o la trasmissione tardiva della fattura elettronica o della relativa nota di variazione.

La stessa sanzione è prevista, nei casi in cui continui ad applicarsi la fattura cartacea, per l’omessa predisposizione, consegna o spedizione della fattura.

Un aspetto particolarmente importante riguarda anche il cessionario o committente, cioè il soggetto che deve ricevere la fattura.

Se la fattura o la nota di variazione non viene ricevuta nei termini previsti, il cessionario o committente, trascorsi due mesi dalla scadenza prevista per la trasmissione, deve predisporre entro i successivi 30 giorni un documento sostitutivo contenente i dati della fattura non ricevuta.

Il documento deve essere trasmesso tramite HUB-SM quando il soggetto è obbligato alla fatturazione elettronica, oppure predisposto in formato cartaceo negli altri casi.

Anche l’omesso adempimento di questo obbligo comporta la sanzione di 100 euro.

Da quando si applicano le sanzioni?

Il decreto prevede un periodo di transizione.

Sebbene l’obbligo della fattura elettronica per i soggetti interessati decorra dal 1° gennaio 2027, le sanzioni previste dal decreto si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2028.

Questo significa che il 2027 rappresenterà, di fatto, il primo anno di piena operatività del nuovo sistema, prima dell’entrata in vigore del regime sanzionatorio.

Fattura elettronica sammarinese: cosa cambia rispetto a quella verso l’Italia?

Per gli operatori sammarinesi che già utilizzano la fatturazione elettronica nei rapporti con l’Italia, il passaggio alla fatturazione elettronica interna presenta diverse analogie.

La trasmissione continua infatti a passare attraverso l’infrastruttura dell’HUB-SM, già utilizzata per la gestione della fatturazione elettronica.

Questo permette agli operatori che già utilizzano un software per la fatturazione elettronica di integrare più facilmente anche le operazioni interne.

Ci sono però alcune differenze nei dati da utilizzare nella fattura elettronica, che devono essere gestite correttamente dal software.

Regime fiscale

Nella fattura elettronica relativa agli scambi interni sammarinesi, il campo RegimeFiscale deve essere valorizzato secondo le specifiche previste per il nuovo flusso.

Per chi utilizza un software gestionale è quindi importante che il programma gestisca automaticamente questi valori, evitando di dover intervenire manualmente nella compilazione del file XML.

Codice destinatario

Un’altra differenza riguarda il CodiceDestinatario.

Per le fatture elettroniche interne sammarinesi deve essere utilizzato il valore previsto dalle specifiche tecniche, ossia 0000000.

L’instradamento della fattura non avviene infatti attraverso il normale codice destinatario italiano a sette caratteri, ma attraverso le informazioni relative all’operatore economico sammarinese e all’infrastruttura HUB-SM.

Natura IVA

Anche la gestione della natura dell’operazione presenta specifiche regole.

Per le operazioni interessate, la natura IVA deve essere indicata utilizzando il codice previsto dalle specifiche tecniche, tra cui il riferimento alla natura N4 – Esenti nei casi in cui l’operazione debba essere qualificata come esente.

È quindi importante che il software di fatturazione gestisca correttamente la combinazione tra aliquota, imposta e natura dell’operazione, evitando errori nella generazione del file XML.

Cosa devono fare le imprese sammarinesi?

Le imprese che oggi emettono fatture cartacee verso altri operatori sammarinesi dovrebbero verificare per tempo:

  1. se rientrano nell’obbligo della fatturazione elettronica;
  2. se il volume d’affari dell’anno precedente supera la soglia di 100.000 euro;
  3. se intendono eventualmente esercitare l’opzione per la fatturazione elettronica anche quando non sono obbligate;
  4. se il proprio software gestionale è già predisposto per il nuovo formato e per la trasmissione tramite HUB-SM;
  5. se le impostazioni relative a regime fiscale, codice destinatario e natura IVA sono gestite correttamente.

La finestra dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026, durante la quale la fattura elettronica è facoltativa, può essere quindi utilizzata per effettuare le verifiche e adeguare i propri sistemi prima dell’entrata a regime del 2027.

In sintesi

La fatturazione elettronica tra operatori sammarinesi rappresenta un’estensione del sistema già utilizzato per gli scambi con l’Italia.

Dal 1° ottobre 2026 sarà possibile utilizzare volontariamente la fattura elettronica per le operazioni interne, mentre dal 1° gennaio 2027 l’obbligo si estenderà ai soggetti che rientrano nel nuovo regime.

Restano esclusi dall’obbligo i soggetti che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi inferiori a 100.000 euro, salvo che decidano di esercitare l’apposita opzione.

Dal 1° gennaio 2028 entreranno invece in vigore le sanzioni previste dal decreto, pari a 100 euro per le violazioni individuate dalla nuova disciplina.

Per chi utilizza già la fatturazione elettronica nei rapporti con l’Italia, il passaggio dovrebbe risultare più semplice dal punto di vista operativo, perché l’infrastruttura HUB-SM è già conosciuta. Sarà comunque necessario prestare attenzione alle specifiche previste per le fatture interne sammarinesi e verificare che il proprio software sia aggiornato alle nuove regole.

La nuova disciplina consente così di arrivare progressivamente a un sistema nel quale anche lo scambio di fatture tra operatori sammarinesi viene gestito in modalità elettronica, riducendo il ricorso alla documentazione cartacea.