La Fatturazione Elettronica a San Marino

Il 5 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento, attraverso il quale vengono definite le regole tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessione di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella repubblica di San Marino.

A partire dal 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022 le fatture relative alle cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti tra Italia e San Marino potranno essere emesse e ricevute in formato analogico o elettronico. Mentre dal 1° luglio 2022, non potrà essere più utilizzato il formato cartaceo. Le disposizioni del DL “crescita” e il successivo decreto prevedono la “modernizzazione” delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA. Le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal Sistema di Interscambio all’Ufficio di San Marino, il quale nei quattro mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento. Trascorso questo periodo, il soggetto passivo italiano, entro i successivi 30 giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento (Dal 1° ottobre fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino. Con riferimento alle cessioni da operatori sammarinesi con addebito dell’IVA, l’art. 7 del DM 21 giugno 2021 stabilisce che: l’imposta è versata dall’operatore economico di San Marino al proprio ufficio tributario, che entro quindici giorni, trasferisce quanto ricevuto al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, l’Agenzia, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi. Infine, l’esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all’Ufficio tributario di San Marino e al cessionario. Analogamente, in caso di cessioni verso il nostro Paese senza addebito d’imposta sarà possibile visualizzare l’informazione circa l’esito positivo dei controlli.

È utile ricordare, anche, che nel provvedimento pubblicato il 5 agosto 2021 viene confermata la possibilità di emettere fattura elettronica mediante SdI, anche con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate da operatori economici nazionali nei confronti di soggetti passivi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Il D.M. 21 giugno 2021 recepisce il nuovo accordo relativo alla fatturazione elettronica e ad altri adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, il regolamento entrerà in vigore il 1° ottobre 2021.

Il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 2021. Tutti i trasferimenti di beni effettuati da operatori economici italiani in San Marino sono considerate cessioni all’esportazione, inoltre sono presenti specifiche esclusioni, ad esempio, i beni oggetto di perfezionamento o di manipolazioni usuali.

Il regime della imponibilità viene riconosciuto se: gli operatori economici hanno preventivamente comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, i beni sono accompagnati dal documento di transporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, in caso di fattura elettronica l’ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento, infine in caso di fattura cartacea il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione nella data, munita di timbro.

Tutti i beni introdotti da operatori economici sammarinesi in Italia sono considerate importazioni. Nonostante ciò, sono presenti specifiche esclusioni, come per esempio i beni oggetto di perfezionamento.

A fronte di un anticipato pagamento è obbligatorio emettere fattura. Bisogna avere particolare attenzione alle fatture di acconto, poiché non sono prese in considerazione dall’Ufficio Tributario.