Regime forfettario 2022

A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1 (in seguito “la direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2021, la Repubblica italiana ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA per poter continuare a imporre la fatturazione elettronica obbligatoria. La deroga vigente scade il 31 dicembre 2021.

La richiesta prevedeva inoltre di estendere l’ambito di applicazione della misura di deroga in vigore, concessa mediante decisione di esecuzione (EU) 2018/593 del Consiglio2, al fine di includere i soggetti passivi che si avvalgano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva IVA.

Ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 10 settembre 2021 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Repubblica italiana.

Di fatto il contenuto della proposta fatta dall’Italia al Consiglio Europeo è fondata sulla convinzione che l’applicazione della fattura elettronica risulti ed è a tutti gli effetti risultato essere una misura necessaria ed utile per combattere l’evasione fiscale a semplificare il rispetto dell’obbligo tributario, a rendere più efficiente la riscossione fiscale e ad ammodernare la produzione italiana, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese, abbia pienamente conseguito gli obbiettivi prefissati. Potenziando le capacità dell’amministrazione fiscale, riducendo il tempo necessario per individuare la frode e l’evasione dell’IVA e reagire a esse e migliorando le possibilità di effettuare analisi dei rischi.

La misura si è inoltre dimostrata efficace preventivamente, in quanto ha esercitato un effetto deterrente sui comportamenti de3i contribuenti dediti all’evasione e alla frode. Sebbene non sia possibile quantificare con precisione la parte di recuperi direttamente riconducibile all’attuazione della fatturazione elettronica, l’Italia ha comunicato alcune stime. Secondo tali stime, due miliardi di EUR sarebbero direttamente riconducibili al miglioramento del rispetto dell’obbligo dell’IVA in seguito all’introduzione della misura in questione, mentre circa 580 milioni di EUR di entrate supplementari nella riscossione di imposte dirette potrebbero essere attributi indirettamente alla misura. Per quanto riguarda il controllo e l’applicazione, nel 2019 l’azione intesa a identificare e sopprimere i crediti IVA falsi ha consentito di recuperare 945 milioni di EUR. Inoltre, l’uso dei dati della fatturazione elettronica per l’intero 2019 si è altresì rivelato essenziale per individuare i soggetti passivi che non soddisfano i requisiti di “esportatore abituale” (oltre 1,3 miliardi di EUR di massimali falsi dichiarati). Sono attualmente in corso altri processi basati sul controllo incrociato dei dati della fatturazione elettronica con le fonti di informazione antifrode transfrontaliere, compresa la rete antifrode europea EUROFISC. È stato altresì possibile identificare le imprese coinvolte in meccanismi di frode intraunionale messi in atto fra gli ultimi mesi del 2019 e il 2020, sulla base di flussi di fatturazione per operazioni inesistenti per un importo di circa un miliardo di EURO.

Per quanto riguarda la semplificazione del rispetto dell’obbligo tributario, l’attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria ha consentito alle autorità fiscali di mettere a disposizione dei contribuenti registri di acquisto e vendita precompilati, il prospetto della liquidazione periodica dell’IVA, le dichiarazioni annuali dell’IVA precompilate e i moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da chiedere in rimborso, con priorità agli utilizzatori della fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica ha consentito di sopprimere diversi obblighi, quali la comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione delle dichiarazioni Intrastat sugli acquisti, l’obbligo di fornire i dettagli dei contratti sottoscritti da società di leasing, noleggio e affitto nonché l’obbligo di comunicare le operazioni relative alle cessioni di beni dalla Repubblica di San Marino all’Italia.

Secondo l’Italia, l’attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria ha generato altri benefici, in quanto ha semplificato il processo di fatturazione, sia per gli emittenti, sia per i destinatari, e ha permesso di sviluppare servizi correlati che rendono possibile monitorare la prestazione delle impese in tempo reale, compresa per esempio la gestione del flusso di cassa. Nel contesto della pandemia di COVID-19 i dati derivati dalla fatturazione elettronica obbligatoria hanno inoltre dimostrato di essere di notevole ausilio per analizzare i cambiamenti dell’economia associati alla crisi sanitaria e per adottare le misure di sostegno più adatte.

La decisone di esecuzione (EU) 2018/593 si applica fino al 31 dicembre 2021 e per tale motivo l’Italia ha chiesto di continuare ad applicare la deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA per poter continuare a imporre la fatturazione elettronica obbligatoria.

La richiesta prevede inoltre di estendere l’ambito di applicazione della misura ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva IVA.

L’Italia ritiene che tale estensione potenzierà la lotta alla frode e all’evasione dell’IVA, in quanto fornirà alle autorità tributarie un quadro completo delle operazioni effettuate da tutti i contribuenti. Le autorità fiscali saranno inoltre in grado di monitorare che il volume d’affari dei soggetti passivi che si avvalgono della suddetta franchigia resti inferiore alla soglia, consentendo loro di lottare contro l’evasione connessa all’accesso e alla permanenza in tale regime di contribuenti che infrangono in termini sostanziali le condizioni e i requisiti stabiliti dalla legge.

Le PMI trarrebbero vantaggio dalla soppressione de i costi di stampa e archiviazione delle fatture, dalla riduzione del rischio di commettere errori nella preparazione delle fatture e dall’accesso a diversi servizi online erogati dall’Agenzia delle entrate, che consentono ai contribuenti di sfruttare i dati di fatturazione per analizzare le prestazioni della loro impresa. Pertanto, l’Italia chiede al Consiglio Europeo di prorogare l’autorizzazione fino al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio Dell’Unione Europeo di fronte a tale richiesta valutando vari aspetti come il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, valutata la congruità della proposta considerando che tale proposta non comporterà costi sostanziali per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia, considerando che tale misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto del consumatore di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intraunionale e tanto meno non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA il Consiglio Europeo ha deliberato positivamente concedendo tale deroga in deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE. L’Italia pertanto è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano e ancora in deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/122/CE, l’Italia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario anche se dovrà produrre una relazione affinché si dimostri in che misura tale proroga abbia effettivamente prodotto risultati efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Detta relazione valuterà altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui l’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, e nello specifico se tali misure aumentino i loro costi e oneri amministrativi.

Pertanto, ottenuta la prima autorizzazione, la parola passa ora al Consiglio Europeo e se accolta dal 2022 1,5 milioni di forfettari dovranno prendere dimestichezza con la fattura elettronica dotandosi quindi di software semplici ed utili come WindDoc

Fonte gazzetta ufficiale Europea proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (EU) 2018/593 per quanto riguarda la durata e l’ambito di applicazione della deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE COM/2021/681