Enti commerciali o non commerciali

L’art. 79 del dlgs 117/2017 definisce quali sono le attività non commerciali, precisamente stabilisce che: sono considerate non commerciali:
      • – Le attività di interesse generale di cui all’art. 5 qui indicate in maniera generale, incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche straniere, oppure altri organismi pubblici di diritto internazionale, quando sono svolte gratis ovvero dietro pagamento d’importi inferiori ai costi effettivi, tenuto anche conto dei contributi ricevuti.
        • a) interventi e servizi sociali
        • b) interventi e prestazioni sanitarie;
        • c) prestazioni sociosanitarie
        • d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
        • e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività’, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
        • f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
        • g) formazione universitaria e post-universitaria;
        • h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
        • i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
        • j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
        • k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
        • l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà ‘educativa;
        • m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
        • n) cooperazione allo sviluppo,
        • o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
        • p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
        • q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
        • r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
        • s) agricoltura sociale,
        • t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
        • u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
        • v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
        • w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; c
        • x) cura di procedure di adozione
        • y) protezione civile
        • z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
      • – Le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, se svolte direttamente dagli enti la cui finalità consiste nello svolgere le suddette attività, e purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell’ente medesimo nonché ai risultati prodotti;
      • – Le attività suddette vanno affidate a università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal DPR 135/2003;
      • – Le entrate da “attività diverse”, purché l’atto costitutivo oppure lo statuto lo prevedano e siano secondarie, quindi inferiori come importo, e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, siano inferiori alle entrate diverse.
      • – le attività di sponsorizzazione che siano previste dall’atto costitutivo oppure dallo statuto e siano secondarie, quindi inferiori come importo, e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
      • – l’attività gratuita svolta nei confronti dei propri associati, familiari, o loro conviventi, in conformità all’oggetto sociale. Se invece è a pagamento, il corrispettivo è considerato componente normale del reddito di impresa oppure reddito diverso comunque è tassato. Prassi ritiene che tale attività deve essere svolta massimo due volte l’anno in quanto occasionale.
Non vengono considerati commerciali
      • – i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore, (ad esempio piantine, ecc..) o servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, tali somme sono escluse sia da iva che da ogni altro tributo;
      • – i contributi e gli apporti erogate dalle amministrazioni pubbliche per le attività di raccolta fondi.

Fondi a seguito di raccolte pubbliche;

perché si realizzi il presupposto dell’esonero da ogni tributo si deve trattare di:
      • a) raccolte pubbliche
      • b) effettuate occasionalmente
      • c) in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
      • d) i beni ed i servizi eventualmente offerti ai sovventori devono essere di modico valore.
L’art.20, comma 2, del DPR 600/73 prevede che sia necessaria una rendicontazione rigorosa della attività di raccolta pubblica in modo da salvaguardare i principi di trasparenza e democraticità.

CONTRIBUTI PUBBLICI

I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche agli enti non commerciali per lo svolgimento in regime convenzionale o di accreditamento non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali. Affinché si possa parlare di non imponibilità è necessario che l’agevolazione riguardi una attività avente finalità sociale e debba essere svolta in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Importante la normativa non fa alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto o contributi che hanno natura di corrispettivi Riassumo in uno schema le attività che non sono commerciali o che non concorrono alla formazione del reddito.
Attività che non sono commerciali o non concorrono alla formazione del reddito Non sono commerciali le seguente attività di interesse generale svolte secondo determinati criteri a)      le attività di interesse generale anche in convenzione svolte gratuitamente o dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti degli enti e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento
b)      La ricerca scientifica di particolare interesse sociale se svolta direttamente purché tutti gli utili siano interamente reinvestiti in tale attività e nella diffusione gratuita dei risultati
c)      La ricerca scientifica di cui al punto precedente affidata alle università e altri organismi di ricerca
       
Per le sole associazioni che operano in conformità alle finalità istituzionali Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi
a)      Sono commerciali gli introiti derivanti dalla cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei associati, familiari o conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici compresi i contributi e le quote supplementari determinate in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (REDDITO DI IMPRESA O REDDITI DIVERSI)
       
  a)      Raccolta occasionali di fondi
Attività che non concorrono al reddito b)      Contributi da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività “non commerciali”