Territorialità’ iva e prestazioni di servizi

Territorialità’ iva e prestazioni di servizi (art. 7 dpr 633/72)

Le regole per la territorialità dell’iva nelle prestazioni di servizi sono regolate in base al fatto che si tratti di prestazioni di servizi rese:
  • – a soggetti passivi (titolari di partita iva) dette B2B
  • – a privati dette B2C

Prestazioni B2B

Le prestazioni B2B seguono la regola generale (art. 7 dpr 633/72) la quale stabilisce che l’IVA va assolta nel luogo in cui è stabilito il committente pertanto se:
  • – il cliente (committente) è stabilito in Italia, l’iva è dovuta in Italia;
  • – il cliente è UE o EXTRA UE, l’iva non è dovuta in Italia ma nel paese di destinazione.
Però alla regola generale esistono delle deroghe indicate nell’art. 7-quater e 7 quinques
In particolare:
  • – Prestazioni su beni immobili
  • – Prestazioni per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative ecc.
  • – Trasporto passeggeri
  • – Ristorazione e catering
  • – Noleggio a breve di mezzi di trasporto.
In questo prospetto rilevo le varie casistiche in base alla regola generale:
Prestatore Cliente IVA Modalità di fatturazione
IT IT SI Il prestatore fattura con iva tranne i casi di reverse-charge interno Fattura elettronica obbligatoria
UE-EXTRA UE NO
  • – Il prestatore fattura senza iva ai sensi dell’art. 7-term indicando nella stessa l’inversione contabile se UE
  • – Operazione non soggetta se Extra – UE
Fattura elettronica non obbligatoria
UE – Extra UE IT SI Il cliente IT integra la fattura o emette autofattura da annotare sul registro vendite per liquidare l’IVA Per integrazione o autofattura FE non obbligatoria
UE -Extra UE NO