Fattura elettronica – 1° Luglio

Cosa cambia con l’arrivo del 01 luglio 2019 per la fatturazione elettronica. Con l’ultimissima circolare (17.06.2019, n.14/E) dell’Agenzia delle Entrate, vengono chiariti alcuni passaggi importanti per tutti gli operatori in merito alle date da indicare nelle FTE nel quotidiano. In particolare, avremo due situazioni, chi emette fatture immediate e chi emette fatture differite.

Fatture immediate

Cosa sono le fatture immediate?

Le fatture immediate sono quelle fatture o documenti che vengono utilizzati nella stragrande maggioranza dei casi per certificare le operazioni effettuate ed in particolare sono quelle fatture che devono essere emesse al momento di effettuazione dell’operazione e cioè entro le ore 24 dello stesso giorno in cui l’operazione è effettuata (art.21 c.4. DPR 633/72).

Ora con l’introduzione della fattura elettronica i tempi si sono dilatati ed in particolare l’emissione della fattura non deve più essere contestuale (entro le ore 24 del giorno) ma il documento potrà essere emesso in un termine più lungo e cioè entro i 10 giorni (forse 12 con la conversione del decreto). Quindi in sintesi effettuo la prestazione la data della fattura dovrà essere quindi quella della ultimazione della prestazione e poi ho al massimo 10 giorni per trasmetterla allo SDI. Si era posto il problema da più parti che il file XML contenesse entrambe le date emissione ed effettuazione della operazione. L’agenzia però con la circolare n.14 di qualche giorno fa ha chiarito in modo inequivocabile che il formato xml non sarà modificato. Esso conterrà infatti un solo campo “data” e quel campo sarà utilizzato per indicare la sola data di effettuazione dell’operazione. Infatti, la data di “emissione” della fattura non sarà altro che quella di trasmissione cioè di quando invierete il file allo SDI e quest’ultimo quindi ne attesta in modo inequivocabile l’avvenuta trasmissione = alla data di emissione. Quindi sulla fattura la data indicata indica la data di effettuazione della operazione. Quando spedirai il documento allo SDI, questi gli assegnerà la data di trasmissione. Consiglio: fare delle proforme per semplificarsi la vita, anche in pdf (tanto non hanno valore infatti solo l’XML è il vero documento fiscale) pertanto appena emessa la fattura speditela subito in modo da non perdersi nei giorni 10/12 che siano e non retrodatate la fattura stessa (oltre il limite anche se indirettamente è ammesso e nessun limite tecnico lo bloccherà) . L’obbligo di indicare la doppia data emissione e di effettuazione delle fatture, rimane solo per il cartaceo. Riepilogando: fattura immediata emetti e spedisci. (Anche se avresti 10 giorni per spedirla) o retrodatare di 10 giorni massimo. La data indicata nelle fatture immediate, indica la data di effettuazione dell’operazione.

Fatture differite

Cosa sono le fatture differite?

In alternativa a quella immediata, la fattura differita si applica in alcuni particolari casi ad esempio; cessione di beni mobili, con consegna o spedizione risultante da un documento di trasporto o altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione (bolla di accompagnamento ricevuta fiscale o scontrino fiscale lettera di vettura carnet Tir e bolletta di consegna) oppure, per chi emette prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione con più pagamenti per lo stesso soggetto cliente, magari nello stesso mese si ha la possibilità (nulla è cambiato con l’avvento delle FTE) di poter evitare di emettere una fattura per ciascun incasso. Quindi esempio di un traportatore che esegue più prestazioni di trasporto nello stesso mese il pagamento di alcune prestazioni potranno essere riepilogate in un unico documento indicando però i singoli trasporti e le lettere di vettura.

In merito alle differite l’Agenzia ha indicato che essendo più complicato gestire la fatturazione senza la doppia data e non volendo modificare il file xml, ha preso la linea di mantenere l’emissione sempre entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (come una volta nulla è cambiato, esempio; consegni il 1 marzo fatturi entro il 15 aprile) ma, siccome la fattura deve concorrere con l’iva a debito nella liquidazione del mese in cui l’operazione è stata effettuata per rispettare questo termine tutte le imprese facevano fattura “a fine mese” anche se formata in giorni diversi. L’Agenzia anche in questo caso dice, che la data di emissione rimane sempre quella di invio allo SDI. Invece nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione delle operazioni. Ma siccome essendo una differita potrebbero esserci più consegne e più operazioni in date diverse la data fattura da indicare dovrà essere sempre quella dell’ultima prestazione eseguita, ed emetti=trasmetti sempre entro il 15 del mese successivo come sempre. Quindi, la fattura differita riepilogativa conterrà la data di effettuazione dell’ultima operazione (e quindi non avremo problemi a datare la fattura l’ultimo giorno del mese anche perché di solito ci sono sempre le date dei DDT richiamate) e i tempi sono sempre gli stessi entro il 15 del mese successivo e la data di emissione coinciderà sempre con quella di trasmissione allo SDI.