Spese sanitarie, scade l’invio del primo semestre.

Attenti alla trasmissione mista e all’incrocio con i bonus

Spese sanitarie del primo semestre 2023 da inviare entro il 30 settembre. Da quest’anno si accede anche con Spid e Cie. Attenzione al rispetto dei termini ed alla correttezza dei dati: le sanzioni per errori e omissioni sono piuttosto pesanti.

Le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del 2023 devono essere presentate entro il 30 settembre. A partire da quest’anno, è possibile accedere all’invio tramite Spid e Cie. È fondamentale prestare la massima attenzione al rispetto dei termini e alla correttezza dei dati, poiché le sanzioni per errori ed omissioni sono notevolmente onerose.

Sin dalla sua introduzione nel 2015, il gruppo di individui tenuti all’obbligo di trasmettere i dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria (Sts) si è notevolmente ampliato. Sono obbligati all’invio:

  • le strutture sanitarie pubbliche (Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari, strutture della sanità militare) e private accreditate al Ssn, nonché quelle autorizzate ancorché non accreditate (ad esempio ambulatori, centri di analisi, poliambulatori e strutture odontoiatriche non convenzionati);
  • farmacie e parafarmacie;
  • medici chirurghi e odontoiatri;
  • professionisti sanitari: psicologi, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, infermieri pediatrici (per i quali, però, essendo il primo anno, l’invio avverrà il 31 gennaio 2024 per tutti i dati del 2023);
  • iscritti ai nuovi albi professionali di cui al Dm Salute 13 marzo 2008;
  • professionisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con Dm Salute 9 agosto 2019;
  • biologi;
  • ottici con codice attività Ateco 2007 47.78.20;
  • veterinari e grossisti autorizzati alla vendita al pubblico di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 70 Dlgs 193/2006).

Le modalità di accesso

Dal 2023 è possibile accedere anche con Spid e Cie, oltre che con le proprie credenziali del Sistema Ts. Deve inviare i dati anche chi non ha partita Iva: ad esempio Onlus, sanitari e strutture con sede in Livigno o Campione d’Italia, medici che erogano prestazioni occasionali.

A partire dal 2023, è possibile accedere al sistema anche utilizzando SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica), oltre alle proprie credenziali del Sistema TS. È importante notare che è richiesto l’invio dei dati anche per chi non dispone di una partita IVA, come ad esempio le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), operatori sanitari, e strutture con sede a Livigno o Campione d’Italia, nonché medici che effettuano prestazioni occasionali.

Nei casi di studi associati, è compito del legale rappresentante iscritto all’albo procedere all’invio dei dati, includendo la partita IVA dell’associazione.

La trasmissione dei dati relativi al primo semestre deve essere completata entro il 30 settembre 2023, mentre i dati del secondo semestre devono essere inviati entro il 31 gennaio 2024. È importante notare che la cadenza della trasmissione è flessibile e può avvenire in vari modi, tra cui in tempo reale, giornalmente, settimanalmente, mensilmente o semestralmente. Tuttavia, se si dispone di una notevole quantità di dati, è consigliabile effettuare adempimenti più frequenti rispetto al semestre, poiché esiste un limite alle dimensioni del file (5 MB) che, se superato, potrebbe causare errori nella trasmissione.

È possibile affidarsi a un’associazione di categoria o a intermediari autorizzati Entratel, per operare direttamente sul Sistema TS. È importante sottolineare che per evitare rischi di errori, duplicazione dell’invio o omissioni dovuti a incomprensioni, è spesso preferibile mantenere una chiara comunicazione e coordinazione con il delegato o l’intermediario. Ciò può aiutare a garantire che i dati siano trasmessi in modo accurato e senza duplicazioni non necessarie. La chiara comunicazione tra il soggetto tenuto all’invio dei dati e l’entità incaricata di effettuare la trasmissione è fondamentale per garantire una corretta gestione delle informazioni sanitarie.

Quali dati comunicare

I dati da comunicare riguardano le spese sanitarie che sono supportate da scontrini fiscali, fatture e ricevute. Questi documenti devono essere inclusi nella comunicazione, a meno che il contribuente non presenti un’opposizione specifica. È importante anche specificare se il pagamento delle spese è avvenuto in contanti o tramite uno strumento tracciato, come bonifico, carta di credito o bancomat. Questa informazione è cruciale per garantire la corretta registrazione delle spese sanitarie e l’aderenza alle normative fiscali.

Le spese relative a medicinali (compresi quelli veterinari), dispositivi medici (anche quelli a noleggio) e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche e private accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale (Ssn) sono esenti dal tracciamento. Tuttavia, è importante notare che, se il pagamento è effettuato in parte in contanti e in parte tramite un metodo tracciato, l’intera transazione dovrebbe essere comunicata come non tracciata. Questo assicura la corretta registrazione delle spese in base alla modalità di pagamento utilizzata.

Se un cliente usufruisce del Bonus Vista o del Bonus Psicologo, è necessario separare, nella trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie, l’importo pagato utilizzando il bonus. Questo importo dovrebbe essere distintamente indicato con la voce “AA” o una specifica annotazione che consenta di identificare chiaramente che si tratta di un pagamento effettuato tramite il bonus. La separazione di tali importi è importante per garantire che i dati siano correttamente registrati e monitorati in base all’utilizzo dei bonus e per fini contabili e fiscali.

Importante ricordare di prestare la massima attenzione alla raccolta dei dati relativi al codice fiscale, in quanto un errore in questo campo può comportare il blocco dell’invio. Per quanto riguarda le spese sanitarie intestate al contribuente ma parzialmente coperte da un fondo sanitario o da un’assicurazione, va notato che queste spese devono essere trasmesse per l’importo totale. Questo perché il pagamento viene effettuato in nome e per conto dell’assicurato, e quindi l’importo totale delle spese deve essere registrato per una corretta documentazione e registrazione delle spese sanitarie.

Sanzioni e ravvedimento

La sanzione di 100 euro si applica per ogni documento di spesa errato, omesso, o inviato in ritardo, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, con un massimo di 50mila euro (risoluzione n. 22/E/2022). È però sempre possibile il ravvedimento operoso (se la comunicazione viene trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione base per il ravvedimento, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di ventimila euro), che non è però necessario se i dati errati sono trasmessi corretti entro i cinque giorni successivi rispetto alla scadenza o all’eventuale segnalazione dell’agenzia delle Entrate.